Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania

Informazioni e FAQ

Obbligo formativo (art. 5)

Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005.

Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'albo è tenuto ad acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le tariffe e l'organizzazione dello studio professionale.

Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.

In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.

Per i nuovi iscritti all'albo, l'obbligo formativo annuale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva reiscrizione.

Periodo formativo (art. 4)

Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti (2008-2010; 2011-2013; …..).

L’anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Attività di formazione professionale continua (art. 3)

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui al successivo art. 5, costituiscono attività formative, anche se svolte all’estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:

a) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi similari, nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cui all’art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. 139/2005;

b) svolgimento di altre attività formative particolari, individuate dal Consiglio dell'Ordine

c) svolgimento di altre attività formative particolari, indicate all’art. 7 del presente Regolamento.

Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all’attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile. In particolare, le attività formative devono riguardare le materie finanziarie ed economico-aziendali, le materie giuridiche - tra cui il diritto civile, commerciale e fallimentare, amministrativo, tributario, penale, processuale civile e penale -, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni; devono avere altresì ad oggetto le norme dell’ordinamento e della deontologia professionale nonché le procedure applicative connesse allo svolgimento dell’attività professionale, con particolare riguardo all’applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali. In ogni caso, le materie trattate nelle attività formative dovranno tassativamente essere comprese tra quelle indicate nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative specificamente predisposto ed aggiornato dal Consiglio Nazionale.

Altre attività formative (art. 7)

Attività formative particolari Crediti attribuiti Limiti
a) Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale 1 ora = 3 crediti max
15
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti 1 ora = 3 crediti max
15
c) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative 1 credito ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascuna max
10
d) Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative 10 crediti max
15
e) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative 4 crediti max
4
f) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per l’esame per l’iscrizione al registro dei revisori contabili 5 crediti max
5
g) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali 1 riunione = 1 credito max
10
h) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale 1 riunione = 2 crediti max
10
i) Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative 1 riunione = 1 credito max
10
l) Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell’Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari Il numero di crediti formativi professionali è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all’esame max
10

L’eventuale richiesta di crediti formativi particolari deve essere opportunamente documentata

Esenzioni (art. 8)

L’iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi (presentando apposita domanda disponibile nella sezione modulistica formazione):

a) maternità, per un anno;

b) servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall’Italia, che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi;

c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore;

d) raggiungimento di 65 anni di età (approvato con delibera del 6/10/2010)

Gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua.

Al fine di esentare dall’assolvimento dell’obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l’Ordine territoriale può effettuare la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

a) non essere in possesso di partita Iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;

b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza né soggetto al relativo obbligo;

c) non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.

L’esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo nella misura di 30 crediti per ciascun anno d’esonero.

I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l’iscritto è esentato dall’obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo.

Modalità di richiesta esenzione dall’obbligo formativo

Al fine di richiedere l’esenzione dall’assolvimento dell’obbligo formativo occorre presentare apposita richiesta all’Ordine territoriale presentando apposita domanda disponibile nella sezione modulistica formazione
(vai alla modulistica).
La richiesta di esenzione per il non esercizio della professione deve essere inviata alla segreteria dell’Ordine ogni anno, in quanto non è automatica ma a richiesta dell’iscritto

Nel caso di raggiungimento di 65 anni di età e per i nuovi iscritti nell’albo l’esenzione dall’obbligo formativo è automatica e non occorre presentare alcuna documentazione all’Ordine.

Recupero crediti triennio 2011-2013

Il Consiglio dell’ODCEC di Catania nella seduta del 16/01/2014, tenuto conto del continuo incremento degli adempimenti burocratici di legge a carico degli intermediari abilitati alle trasmissioni telematiche e del momento di caos normativo e di difficoltà operativa che sta attraversando la Categoria nell’espletamento della professione, facendo seguito alle numerose richieste pervenute dagli iscritti, ha deliberato la proroga del termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al periodo 2011 - 2013.

 

Sarà, pertanto, consentito poter acquisire complessivamente i 90 crediti, di cui almeno 9 in materie obbligatorie (speciali), entro il 30/04/2014, pena l’apertura del procedimento disciplinare da parte del neo-insediato Consiglio di Disciplina dell’Ordine.

 

In aggiunta, si informa che tenendo anche conto delle linee guida in materia diramate dal Consiglio Nazionale il 13/10/2010, nonché del principio di graduazione delle sanzioni a seconda del numero di crediti non conseguiti, l’Ordine ha deliberato le seguenti sanzioni applicabili agli iscritti che risulteranno inadempienti all’obbligo della FPC del triennio 2011-2013:

 

• Conseguimento di crediti formativi pari a 0 - sospensione fino a 45 giorni;

• Conseguimento di crediti formativi da 1 a 29 - sospensione fino a 30 giorni;

• Conseguimento di crediti formativi da 30 a 59 - sospensione fino a 15 giorni;

• Conseguimento di crediti formativi da 60 a 89 - censura.

 

Si ricorda, inoltre, che - ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti”- il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, determinerà l’impossibilità di accogliere nuovi praticanti ed il trasferimento, presso altri dominus, di quelli già presenti nello studio.

 

Si invitano gli iscritti, pertanto, ad assolvere nei nuovi termini il loro obbligo minimo formativo di legge.

Regolamento per la FPC dell’Ordine territoriale di Catania